CASA FULL-ELECTRIC↗STRUMENTI / CATASTO

FOTOVOLTAICO · GUIDA E CALCOLATORE

I pannelli sul tetto.
Il dubbio sul Catasto.

La potenza è il primo controllo. Per capire se serve una variazione contano anche l’immobile e gli interventi effettuati.

Fonti consultate: 5 ottobre 2026Gratuito, senza registrazione
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Partiamo dal tuo immobile

Le risposte restano in questa pagina.

Il percorso ordinario riguarda impianti al servizio dell’immobile. Centrali autonome e immobili D/E hanno regole specifiche.

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Le dimensioni dell’impianto

Usa la potenza nominale del fotovoltaico.

Dalla documentazione tecnica dell’impianto. Non la potenza del contatore, i kWh prodotti o la capacità della batteria. Per un ampliamento, indica la potenza totale finale.

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Il confronto economico

Serve solo quando il primo controllo non basta.

Importo della visura, senza rivalutazione del 5%. Anche senza la stima degli impianti possiamo calcolare il riferimento di confronto in euro.

Confronto estimativo: dati per ottenere il risultato

Per il piccolo FV escluso questi campi non servono. Negli altri casi, senza la stima tecnica possiamo mostrare il riferimento in euro, ma non decidere sull’obbligo.

Valore complessivo degli impianti aggiunti non già considerati nella rendita, riferito alla singola unità (quota pertinente per impianti comuni). Deve essere già riportato al biennio 1988-1989 e considerare il deprezzamento infracensuario. Non inserire la fattura attuale, il risparmio in bolletta o il prezzo della casa.

Solo se individuato dal tecnico nel quadro tariffario. In mancanza, il calcolo mostra il 15% come riferimento indicativo della prassi, non come soglia legale universale.

Scrivi i numeri senza separatori delle migliaia. Sono accettati punto o virgola come separatore decimale.

Due termini utili: il classamento colloca l’immobile nella categoria e classe appropriate; il valore medio infracensuario tiene conto del deprezzamento degli impianti nel periodo di vigenza degli estimi. La verifica del classamento preesistente è richiesta dal percorso di confronto ante/post; eventuali difformità restano separate dall’esclusione del solo piccolo FV.

IL METODO, IN CHIARO

Come si fa il confronto

V ante = rendita × moltiplicatore
V post = V ante + valore impianti
Incremento % = valore impianti ÷ V ante × 100

Il valore degli impianti deve essere già stimato con i criteri catastali. La risoluzione 21/E del 2026 richiede il riferimento al biennio 1988-1989 e il valore medio infracensuario. Una fattura del 2026 non è direttamente confrontabile.

Per il confronto qui adottato il moltiplicatore originario è 100 per le abitazioni e per B/C salvo C/1; 50 per A/10; 34 per C/1. Non si usano i coefficienti IMU o quelli attuali per la compravendita. Gruppi D/E esclusi da questo percorso.

Esempio didattico, valori tecnici ipotetici

Abitazione A/2, rendita 800 €, valore impianti già stimato 12.000 €.
V ante = 800 × 100 = 80.000 €.
V post = 80.000 + 12.000 = 92.000 €.
Incremento = 12.000 ÷ 80.000 × 100 = 15%.

Controllo: 15% di 80.000 € = 12.000 €. Il caso raggiunge il riferimento del 15% e merita verifica del classamento. Non significa che la nuova rendita sia automaticamente 920 €.

Con valore tecnico 8.000 €: 8.000 ÷ 80.000 × 100 = 10%. Il confronto è sotto il riferimento del 15%, ma restano da verificare tariffe locali e presupposti.

Che cosa raccogliere per la verifica

Accatastamento e variazione sono la stessa cosa?

No. Il FV pertinenziale non richiede normalmente un censimento autonomo dell’impianto. Può però rendere necessaria una variazione dell’immobile ospitante. Una centrale con autonomia funzionale e reddituale segue un percorso distinto.

La batteria si ignora?

No. La risoluzione 21/E/2026 richiama anche l’accumulo e considera gli ampliamenti della dotazione impiantistica. L’esclusione per piccola potenza del FV non viene qui estesa automaticamente alla batteria o ad altri lavori.

Sotto il 15% sono sempre esente?

No. Il 15% è un riferimento di prassi legato alle tariffe, non una soglia normativa universale. Altre modifiche dell’immobile e il quadro tariffario locale richiedono una valutazione specifica.

IL CONFRONTO CONTINUA

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Nel gruppo Casa Full-Electric confrontiamo esperienze e domande sugli impianti di casa. Il calcolatore resta aperto a tutti, senza iscrizione.

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Fonti e perimetro

Norme e documenti di prassi sono distinti. Le circolari e le risoluzioni riportano l’interpretazione dell’Agenzia. Consultazione: 5 ottobre 2026.

  1. Agenzia delle Entrate, circolare 36/E del 19 dicembre 2013, §2.1 e §3: pertinenze, condizioni alternative di modesta entità, criterio del 15%.
  2. Agenzia delle Entrate, risoluzione 21/E del 5 giugno 2026 (testo integrale ufficiale), pp. 5-7: confronto, valori al 1988-89, pluralità degli interventi e limiti. Riscontro istituzionale dell’Ordine degli Architetti di Bologna.
  3. Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2013, moltiplicatori originari del DM 14 dicembre 1991.
  4. Agenzia delle Entrate, circolare 27/E/2016, quesito 1.4: casi D/E, art.1 comma 21 legge 208/2015 e circolare 2/E/2016.

Quadro normativo richiamato: RDL 652/1939, artt. 8, 17 e 20; DPR 1142/1949, art. 61; DM 28/1998, art. 3; DM 701/1994 (DOCFA). Lo strumento riguarda il profilo catastale, non autorizzazioni edilizie, connessione elettrica o calcolo delle imposte.